L’INPS, con il messaggio 2 novembre 2018, n. 4074, ha dato indicazioni in merito ai congedi straordinari fruiti dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità grave.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 2018, n. 158, è stato dichiarato illegittimo l’articolo 24, comma 2, del “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere il familiare disabile.
Pertanto, tali periodi di congedo straordinario non rientrano nel computo dei 60 giorni.
Va sottolineato, però, che la Corte Costituzionale non esclude dal computo dei sessanta giorni tutti i periodi di congedo straordinario, ma soltanto quelli sopra indicati.
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