Maternità anticipata
Quesito – 17/05/2018
Una nostra assistita si è rivolta a noi a febbraio 2018 con un certificato del medico dell’Azienda Sanitaria per l’astensione anticipata della maternità.
Abbiamo provveduto a inoltrare la domanda all’INPS, ma la stessa è stata respinta per mancanza del provvedimento di maternità anticipata, solitamente emesso dall’Asl stessa; per errore avevamo detto alla signora che, per l’inoltro dell’istanza, era sufficiente il certificato presentato.
Inviata la signora – dopo la respinta – all’ufficio Asl, lo stesso ha acquisito copia del certificato segnalando anche che la diagnosi poteva non essere di loro competenza, ma dell’Ispettorato del Lavoro.
Proseguendo nell’astensione dal lavoro, dopo la respinta, la signora si è fatta rilasciare nuovo certificato medico, ha chiesto e ottenuto provvedimento dall’Asl che copre periodo inferiore di assenza effettiva dal lavoro, abbiamo inoltrato nuova domanda di astensione, che è stata accolta, con pagamento diretto dall’INPS perché ha cessato il rapporto di lavoro a termine.
Il primo periodo di astensione, pertanto, non è coperto dall’indennità erogata dall’INPS, quindi la signora rischia di non percepire l’indennità per il periodo complessivo di astensione e che il datore di lavoro recuperi l’importo parzialmente anticipato, oltre ovviamente a non avere riconosciuti i contributi figurativi.
Si chiede se sia possibile proporre ricorso alla respinta in base al D.L. n. 5/2012, che ha introdotto le semplificazioni di prassi, per cui l’interessata all’astensione – se propone certificato rilasciato da un medico Asl – non deve comunque essere risottoposta a visita, ma ottiene il provvedimento d’ufficio.
Risposta
Dall’art. 17 del D.Lgs. n. 151 del 26/0/2001:
“…omissis …3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso, il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.”
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cosiddetto “decreto semplificazioni ”) sono state introdotte all’articolo 15 nuove regole per ottenere la maternità anticipata. Il decreto, entrato in vigore il 1 aprile 2012, modifica l’articolo 17 del D. Lgs. 151/2001 e, a partire da questa data, la competenza al rilascio dell’autorizzazione per l’astensione anticipata dal lavoro per maternità è così suddivisa:
“ 3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 ((è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,)), secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso, il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice
- L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 ((è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro)), d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza ((emerga)) l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.”
Da ciò emerge:
- che la modifica della procedura ha riguardato l’accertamento sanitario la cui competenza è passata dall’Ispettorato alla ASL;
- che l’INPS è competente per la fase successiva all’interdizione.
Ciò premesso, si ritiene sia difficile, in forza delle norme introdotte dal D.lgs. sulla semplificazione, ottenere che la presentazione all’INPS di un certificato medico dello specialista ginecologo, sia pure accreditato al S.S.N., sia di per sé costitutiva del diritto alla interdizione anticipata ed alla relativa indennità.
Eventualmente si potrebbe tentare di retrodatare il riconoscimento dalla data in cui, a seguito della reiezione dell’INPS, l’assistita si recò alla ASL, organo preposto per l’accertamento del caso, che acquisì il certificato medico, da cui emergeva lo stato patologico della gestazione.
Art. 17 Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)
- Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio.
- La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla Asl per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.))
- L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 ((è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,)), secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
- L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 ((è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro)), d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza ((emerga)) l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
- I provvedimenti ((. . .)) previsti dai presente articolo sono definitivi.
————— AGGIORNAMENTO Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l’art. 15, comma 1, alinea) che le modifiche di cui al presente articolo decorrono dal 1° aprile 2012.