Permessi Legge 104
Quesito – 20/06/2018
Buongiorno con la presente sono a richiedere una consulenza per i permessi L.104. Una persona che lavora con ente pubblico (infermiera) ha sempre usufruito dei permessi L.104 per la madre anche nei giorni festivi in base alle necessità.
Ora le comunicano che i permessi Legge 104 non si possono più prendere nei giorni festivi. E’ così? C’è una circolare che regolamenti il tutto?
Risposta
Buongiorno,
non risulta l’emanazione di una norma o di una circolare che abbia introdotto il divieto di usufruire del permesso, di cui alla Legge 104, nei giorni festivi o domenicali.
Eventualmente chiedere al datore di lavoro quale sia la norma che intende applicare.
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Permesso 104
Quesito – 06/07/2018
Buongiorno,
un mio assistito mi chiede informazioni riguardo alla fruizione e al pagamento delle giornate di permesso per la 104 con il contratto a chiamata. Come si possono fruire i giorni? Come viene pagato il permesso? C’è un’indennità di reperibilità?
Risposta
Si riporta una nota tratta dal web, su un sito per disabili:
Un’altra particolare categoria è quella dei lavoratori agricoli a tempo determinato ai quali i giorni di permesso, isa per se stessi quali portatori di handicap, che per i figli o i familiari handicappati, spettano solo quando sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno a un mese con previsione di attività lavorativa per 6 gironi (o 5 se viene effettuata la “settimana corta”) alla settimana, mentre sono esclusi quando sono occupati con i cosiddetti contratti “a giornata”.
Anche per i contratti stagionali, se essi si estendono per frazioni di mese (cioè per attività che durano solo alcuni giorni), rimane l’esclusione di questi lavoratori dal beneficio dei 3 giorni di permesso retribuito mentre spettano i permessi orari.
Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai lavori socialmente utili (LSU) di cui ai D.Lgs n. 468/97 e 81/2000, hanno diritto ai permessi mensili di tre giorni per assistenza ai figli (12) o al familiare, entro il 3° grado, handicappato in situazione di gravità e al mantenimento dell’assegno.
Per quanto riguarda, infine, i cosiddetti “nuovi lavori”, istituiti con legge n. 30/2003 e successivi decreti applicativi e in vigore, come noto, dal 24 ottobre 2003 e cioè:
- contratto di somministrazione
- lavoro intermittente
- lavoro a chiamata
- lavoro ripartito
- lavoro part-time
- contratti a contenuto formativo (apprendistato, contratto di inserimento, tirocini di orientamento)
- lavoro a progetto
- lavoro occasionale
- lavoro accessorio
nulla ancora è stato disciplinato nella contrattazione collettiva per quanto riguarda la materia che stiamo trattando.
Il caso è assimilabile alla situazione del giornaliero di campagna esaminato dall’INPS con circolare 133/2000:
Operai agricoli a tempo determinato. In merito ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nel confermare in via generale quanto previsto dalla Circolare 80/95 (par. 5) circa l’impossibilità della materiale fruizione di giorni di permesso per se stessi, quali portatori di handicap, o per i figli o i familiari handicappati, quando si tratta di lavoratori agricoli occupati “a giornata”, si precisa che il riconoscimento dei giorni di permesso è possibile, invece, quando detti lavoratori sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione di attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata “settimana corta”) alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per le frazioni di mese, vale a dire per i mesi in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni.
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Permesso 104
Quesito – 11/04/2018
Buongiorno, una nostra assistita, moglie di un disabile, ci informa che usufruisce dei permessi per legge 104, lavora in una struttura e fa turni di lavoro che riguardano la mattina, il pomeriggio e tre notti al mese. Vuole sapere se può essere esonerata dal turno notturno. Grazie
Risposta
L’art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, prevede in caso di assistenza a persona disabile, l’esonero dal servizio notturno:
- lgs. 151/2001
…omissis..
Art. 53. Lavoro notturno Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
- È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
- Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; ((b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.))
- Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.