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FAQ Infortuni e malattie professionali – Azioni criminose

Disposizioni previste per vittime di azioni criminose

Quesito – 28/05/2018

Buongiorno, la moglie di un assistito, dipendente di Poste Italiane, aveva subito l’ennesima rapina (4 nel corso della sua carriera). Alla medesima, ora, è stata riconosciuta dall’INAIL un’invalidità permanente pari al 6% per Disturbo post traumatico da stress (dopo il quarto episodio) ai sensi del D.P.R. 1124/65 e D.L.gs 38 del 23/02/2000 con liquidazione di un importo a titolo di risarcimento ai sensi del D.M. 27/3/2009 e D.M. 14/2/2014.

Volevo chiedere se può rientrare nelle disposizioni previste per le vittime di azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ex articolo 34, comma 3, lett. a) della Legge 29 novembre 2007, n. 222 (benefici pensionistici dal primo settembre 2004).

In tal caso, dopo quanti anni di servizio ne potrà beneficiare e/o a che età, e qual è la procedura da seguire?

Grazie

Risposta

La norma richiamata fa parte dell’articolo 34 della Legge n. 222/2007 e estende i benefici già riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla Legge n. 206/2004 alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Inoltre detta ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. A questo riguardo, la norma precisa che “ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Quindi, per le azioni criminose di cui si parla, deve essere riconosciuto il collegamento con il terrorismo (vedi circolare INPS n. 98/2008).

Si rammenta, pertanto, che ai fini dell’attribuzione dei benefici dovrà essere acquisita la certificazione emessa della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, rilasciata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, cui gli interessati devono presentare apposita domanda. Questa certificazione, infatti, attesta le condizioni di invalido, o di caduto, a causa di atti di terrorismo, o di criminalità organizzata, o di criminalità comune.

 

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