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Pensione anticipata per i lavoratori “precoci”  

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By patronato

Con la pubblicazione del DCPM in Gazzetta Ufficiale è stato dato il via all’accesso per coloro che ne hanno diritto al  pensionamento dei cd. lavoratori precoci. L’articolo 1, co. 199 della Legge 232/2016 consente a coloro che hanno iniziato a lavorare prima dei 19 anni anche in maniera discontinua, il pensionamento anticipato, purché abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  •  stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
  •  assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  •  hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74 per cento;
  • sono lavoratori dipendenti che risultano svolgere o aver svolto in Italia, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

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