Con la Circolare n. 108 del 6 luglio 2017, l’Istituto fornisce indicazioni circa il riscatto dei periodi relativi al rapporto di servizio civile universale ai fini pensionistici. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 aprile 2017 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 40/2017 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della Legge 6 giugno 2016, n.106”, entrato in vigore il 18 aprile 2017.
Il provvedimento detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale e istituisce il servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria e a seguito di bandi pubblici di selezione, senza distinzione di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età.
Il rapporto di servizio civile universale, che si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il servizio può svolgersi in Italia e all’estero, ha una durata non inferiore a 8 mesi e non superiore a 12 mesi.
Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali. Gli operatori volontari non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile. Al termine dello svolgimento del servizio compiuto senza demerito, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rilascia agli operatori volontari un attestato per il periodo di servizio effettuato, con l’indicazione delle relative attività.
I periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell’assicurato, senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile sempre ché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto è, quindi, l’iscrizione in uno dei regimi previdenziali, ovvero FPLD, gestioni dei lavoratori autonomi, forme sostitutive ed esclusive dell’AGO, Gestione Separata, condizione che si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui il riscatto viene richiesto.
Gli oneri da riscatto, determinati con il meccanismo del calcolo “percentuale” e posti a totale carico dell’interessato, possono essere versati nei regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili (10 anni) senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
La presentazione della relativa domanda di riscatto non è soggetta a termini di decadenza ed è rimessa alla volontà del richiedente, che potrà limitare il riscatto anche solo ad una parte dei periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria effettuato.
Per maggiori informazioni, rivolgiti alla sede del Patronato ANMIL più vicina o contatta il numero verde 800 180943.
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