La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 16997/17, ha respinto il ricorso dell’INPS, confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio, con le quali veniva riconosciuto a un lavoratore straniero il diritto di fruire dell’indennità di disoccupazione anche durante il periodo in cui era rientrato nel proprio paese di origine .
In particolare, la Corte ribadisce come il sistema di sicurezza sociale sia improntato sul principio della territorialità, derogabile soltanto in presenza di convenzioni internazionali.
Tuttavia, compete al legislatore l’individuazione del punto di equilibrio tra l’eventuale esigenza del singolo beneficiario di una prestazione di dimorare altrove e la necessità di garantire che la spesa per consumi, data dalle prestazioni del sistema di sicurezza sociale, non venga distolta dagli scopi di politica economica.
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte, evidenzia la circostanza secondo cui l’Istituto non ha dato prova che, nel periodo in questione, l’assicurato non si fosse presentato a convocazioni da parte degli uffici competenti o avesse rifiutato alcuna congrua offerta di lavoro, circostanze queste idonee alla perdita dello stato di disoccupazione e della relativa indennità (D.Lgs. n. 297/2002, art.5).
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