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Dipendenti privati: chiarimenti periodi utili ai fini pensionistici

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By patronato

L’articolo 24, comma 15-bis, Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 dispone, in via eccezionale, che i dipendenti del settore privato, iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive della medesima, al compimento del 64° anno di età, possano conseguire la:

  • pensione anticipata, se lavoratori in possesso al 31 dicembre 2012 dei requisiti di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con almeno 35 anni di anzianità contributiva;
  • pensione di vecchiaia, se lavoratrici in possesso al 31 dicembre 2012 di 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età.

I periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa sono utili quando, congiuntamente ai periodi di contribuzione effettiva come dipendente privato, consentono di raggiungere il requisito di anzianità contributiva.

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