L’articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 riconosce la pensione ai superstiti in favore dei figli che risultano a carico del genitore al momento del suo decesso e non prestano lavoro retribuito.
In riferimento ai criteri di età la norma indica come beneficiari gli orfani che:
- non hanno superato il diciottesimo anno di età, indipendentemente dallo status di studente;
- hanno un’età massima di 21 anni, qualora frequentino una scuola media professionale;
- non superano il ventiseiesimo anno di età, se iscritti all’università.
Con il messaggio 7 novembre 2017, n. 4413 l’Istituto fornisce indicazioni circa le modalità di presentazione della domanda e, nel caso di orfani maggiorenni, della documentazione relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale condotti in Italia e all’estero.
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