Opposizione inviata tardivamente

a cura di Vittorio Glassier

La questione si ripresenta all'ordine del giorno periodicamente qua e là sul territorio nazionale, per cui è importante continuare a ragionarci.

L’articolo 104 del TU 1124/65 dell’assicurazione INAIL precisa che l’opposizione è presentata “entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fatta…” dall’INAIL. Questo termine di sessanta giorni non è di decadenza del diritto, ma ha semplicemente il fine amministrativo di regolare entro tempi certi il procedimento di indennizzo del lavoratore. Quindi, non viene pregiudicata la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale. Tuttavia, l’INAIL ha difficoltà ad accettare le opposizioni presentate tardivamente. Vediamo perché.

Il procedimento di indennizzo nel suo insieme prevede azioni dell’Istituto e azioni del lavoratore tramite il Patronato (comunicazioni, opposizioni e collegiali). Queste azioni sono il risultato di accertamenti, visite mediche, esami specialistici e strumentali, il cui fine è la valutazione del danno infortunistico o da MP ad una certa data.

Si può dire che le valutazioni medico-legali sono fatte, per presunzione di legge, sulla stessa situazione dei postumi, quando queste azioni dell’INAIL e del Patronato si racchiudono entro il breve periodo di 60 giorni previsti dalla norma dell’articolo 104. In altre parole il medico dell’INAIL e quello del Patronato giudicano su una situazione menomante identica per presunzione di legge. Questo non è più certo né palese quando il medico del Patronato certifica sei mesi o un anno dopo il sanitario dell’INAIL. Infatti, le menomazioni generalmente tendono a modificarsi con il tempo sia migliorando, sia peggiorando, ciò che è contemplato nel sistema assicurativo INAIL e normalmente regolato tramite l’istituto della revisione. Pertanto, l’opposizione tardiva è generalmente rigettata dall’Inail, a meno che il certificato del medico di Patronato sia ben motivato con una valutazione “ora per allora”. Per questi casi è richiesto dall’INAIL, infatti, che si motivi l’opposizione medico legale con ragionamenti del tipo “ora per allora”, possibilmente giustificati anche con esami clinici e/o strumentali.

Come Patronato si è convinti che proprio nell’ora per allora sia sempre necessario il confronto collegiale tra più punti di vista, per cui non si può accettare un atteggiamento troppo rigido da parte dell’INAIL.

Tali questioni furono compiutamente descritte e ordinate in uno specifico documento sottoscritto dall’INAIL e dai Patronati nel 2004 con titolo “Codice di comportamento per l’effettuazione delle collegiali mediche”. Questo codice, per quanto riguarda la sua operatività, costituisce ora parte integrante dell’ultimo Protocollo di intesa INAIL/Patronati. Al punto 2.2 (espletamento delle collegiali) si prevede: “le Parti si impegnano a pianificare a livello territoriale lo svolgimento delle collegiali al fine di garantire l’espletamento nei tempi previsti dalla normativa vigente per i procedimenti di tutela”. Ci sarà qualche problema per arrivare a questa tempestività? Compito del Patronato è risolvere questi problemi per quella parte che gli compete: a) presentando sempre opposizioni motivate
b) puntando sull’autorevolezza dei propri consulenti medici
c)programmando gli interventi del proprio medico anche con questo fine.

Pure è compito dell’INAIL la soluzione di questi problemi per quella parte che gli compete, emettendo provvedimenti chiari e completi, sollecitando i propri medici a non essere irragionevolmente fiscali, programmando le collegiali in stretto accordo con il Patronato e verificandone l’efficacia periodicamente.

Senza dimenticare che il compito bilaterale è quello di far crescere la stima e la fiducia reciproca tra i due medici “di parte” a tutto vantaggio dei lavoratori!

Vittorio Glassier

Dipendente del Patronato Acli dal 1978 al 2013, data della pensione. Dal gennaio 2014 consulente del Patronato Anmil in materia di INAIL, disabilità e invalidità. Si è sempre occupato dei diritti previdenziali e assistenziali connessi agli stati di invalidità, con particolare riguardo alle materie dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, della prevenzione antinfortunistica, delle invalidità civili e delle tutele ex Legge 104. Dal 2007 al 2008 ha fatto parte della Commissione Senato di inchiesta sulle “morti bianche”. Autore di diverse pubblicazioni.